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Foglio Informativo

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NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Ai sensi del D. Lgs.1° settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003  e del provvedimento della Banca d’Italia “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”
del 9 FEBBRAIO 2011

(Aggiornamento del 1° maggio 2011)

Informazioni sulla Società

Italia Com-Fidi società consortile a r.l. – infra Confidi - Sede Legale e Amministrativa: Via Stazione delle Cascine n. 5/V, 50145, Firenze.
Recapiti: Tel. 055/303441 – Fax 055/301078 – Web www.comfidi.it – E mail comfidi@comfidi.it
R.E.A: FI 293820 - Codice Fiscale: 94006780483. P. IVA 06011290480 Capitale sociale € 53.630.750,00 i.v. agg. al 31/12/2010

Numero  di iscrizione all’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex art. 107 del D. Lgs., 1° settembre 1993, n. 385: 19519.8.

Caratteristiche e rischi tipici del servizio

  • Definizione di “Confidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: “Ai fini del presente decreto si intendono per «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
  • Definizione di “Attività di Garanzia Collettiva Fidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: per «attività di garanzia collettiva dei fidi», si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.
  • Italia Com-fidi è un Confidi che rilascia ai Soggetti Finanziatori, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati, una garanzia sussidiaria e/o diretta per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese socie, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
  • Definizione di “Soggetti Finanziatori”: Banche ed Intermediari Finanziari convenzionati con il Confidi.
  • La garanzia consortile è l’obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, la Banca e/o l’Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, per assicurare l’adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto che rimane debitore principale: l’impresa socia. La garanzia consortile si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone un’obbligazione principale, quella che l’impresa socia assume verso la Banca e/o l’Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l’obbligazione principale assunta dall’impresa socia, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria assunta dal Confidi.
  • La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite l’invio di un certificato di garanzia all’impresa socia ed al Soggetto Finanziatore convenzionato con il Confidi.
  • Il limite massimo di rischio per singola impresa socia assunto dal Confidi, considerati i residui dei finanziamenti garantiti già in essere ed il rischio già assunto nei confronti delle imprese collegate, è determinato in € 1.000.000,00 di cui € 500.000,00 in merito alle operazioni assistite da “garanzia diretta”. Il limite massimo garantito può variare in base alla natura della garanzia prestata dal Confidi, alla forma tecnica dell’operazione, ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi ed alle successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Confidi.
  • Operatività della Garanzia Sussidiaria - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base delle Convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell’impresa, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l’attivazione della garanzia prestata dal Confidi – nei limiti della percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore.
  • Operatività della Garanzia Diretta “Ordinaria” - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base della convenzioni in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di acconto parziale sulla perdita definitiva accertata, il Soggetto finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione di una percentuale, concordata da convenzione pro tempore vigente, della quota di rischio complessivamente garantita dal medesimo. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell’impresa, il Soggetto Finanziatore può richiedere l’attivazione dell’intera percentuale garantita dal Confidi – nei limiti della percentuale residua garantita ancora da liquidare - a copertura della perdita definitiva subita. Su tale operatività il Confidi risponde nei confronti del Soggetto Finanziatore con tutto il suo Patrimonio ex art. 2740 del Codice civile.
  • Operatività della Garanzia Diretta su prodotti “Tranched Cover” - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base della convenzioni specifiche in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di saldo definitivo sulla quota garantita dal Confidi, il Soggetto Finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione dell’importo garantito dal medesimo. Il Confidi remunera il Soggetto Finanziatore nei limiti della capienza del Fondo monetario appositamente costituito e vincolato a copertura di tutte le operazioni concesse a valere sulla specifica convenzione “Tranched Cover”.
  • Ai sensi dell’art.1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai Soggetti Finanziatori degli importi dovuti, il Confidi potrà riservarsi di rivalersi sulle imprese socie per le somme pagate.
  • A seguito della concessione all’impresa socia della Garanzia Sussidiaria e/o della Garanzia Diretta “Ordinaria”, il Confidi, a suo insindacabile giudizio ed in base alla normativa di settore tempo per tempo vigente, si riserva di controgarantirle e/o di cogarantirle presso i Fondi di garanzia costituiti presso Commerfin S.c.p.a., Fidi Toscana S.p.A. e Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A. e/o presso altri Enti/Istituti/Fondi di garanzia esistenti o di futura costituzione.

Imprese beneficiarie della garanzia del confidi

Le imprese beneficiarie della garanzia del Confidi, ai sensi del comma 8, art. 13, l. 24 novembre 2003 n. 326, sono le imprese socie del Confidi che rispettino i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa Comunitaria e dall’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.


Caratteristiche della “garanzia sussidiaria” prestata dal confidi

 

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:

> di norma, il 50 % dell’importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria, elevabile fino all’80% solo su specifici prodotti/campagne;

> di norma, il 30 % dell’importo nominale degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.

Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall’intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.


Condizioni economiche del servizio e della “garanzia sussidiaria”:

 

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si veda Allegato 2) “Condizioni Economiche per la Concessione della Garanzia”.

Caratteristiche della “garanzia a prima richiesta” prestata dal confidi


Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:

> di norma, il 50 % dell’importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria, elevabile fino all’80% solo su specifici prodotti/campagne;

> di norma, il 30 % dell’importo nominale degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.

Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall’intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.


Condizioni economiche del servizio e della “garanzia a prima richiesta”

 

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si veda Allegato 2) “Condizioni Economiche per la Concessione della Garanzia”.


Caratteristiche della “garanzia a prima richiesta” prestata dal confidi su operazioni “tranched cover”

 

Percentuale media garantita dal Confidi: fino al 100% dell’importo nominale concesso dal Soggetto Finanziatore.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.


Condizioni economiche del servizio e della “garanzia a prima richiesta” prestata dal confidi su operazioni “tranched cover”

 

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si vedano Allegati alle specifiche convenzioni integrative tempo per tempo vigenti.

Revisione della garanzia su contratti di affidamento a breve termine a revoca.

Nel caso in cui la garanzia del Confidi sia prestata su affidamenti bancari a breve termine, sarà cura dell’impresa socia garantita provvedere ad inoltrare al Confidi la documentazione necessaria per la revisione della garanzia, in prossimità dei termini previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.


Condizioni economiche applicate dai Soggetti Finanziatori

 

Le condizioni economiche applicabili dai Soggetti Finanziatori vengono stabilite tramite appositi allegati alle convenzioni tempo per tempo vigenti. Per ottenere un quadro dettagliato delle suddette condizioni economiche, il Confidi rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti dai Soggetti Finanziatori.


Fornitura dei prodotti e servizi finanziari e tempi di erogazione.

 

Il Confidi non è responsabile né dell’effettiva erogazione dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dai Soggetti Finanziatori, né, per i soli fidi a breve termine, dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai Soggetti Finanziatori, né, infine, dei tassi debitori e delle condizioni accessorie applicati dai Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi. I tempi di delibera del Confidi sono variabili in dipendenza dell’importo dell’operazione e delle relative autonomie di delibera. La garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione e/o della messa a disposizione del finanziamento richiesto; la suddetta erogazione e/o messa a disposizione, di norma, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del Certificato di garanzia.


Procedure di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie

 

L’impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r all’Ufficio Reclami di Italia Com-fidi soc. cons. a r.l., via Stazione delle Cascine n. 5/v, 50145, Firenze.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell’impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

L’impresa socia – qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi – prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello di Firenze, può rivolgersi a:

  • Arbitro Bancario  Finanziario (ABF). Per sapere come  rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d’Italia.


Modifica unilaterale delle condizioni del servizio

 

Le condizioni economiche della garanzia riepilogate nell’Allegato 2) “Condizione economiche per la concessione della garanzia” possono essere variate unilateralmente dal Confidi con adeguata comunicazione scritta inviata all’Impresa con 30 giorni di preavviso; l’Impresa che non accetta la variazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal servizio senza spese o penalità.
 
Via Stazione delle Cascine, 5V - 50145 FIRENZE - Tel. 055/30.34.41 - Fax 055/30.10.78 - e-mail comfidi@comfidi.it - C.F. 94006780483 | P.I. 06011290480Sitemapfacebook