Governance

Italia Comfidi è una Società Consortile a Responsabilità Limitata che non ha fini di lucro ed è ispirata ai principi della mutualità consortile.

In questa sezione è possibile consultare la struttura e l’organigramma che ben descrivono la configurazione della compagine societaria. Il Codice Etico, invece, contiene l’insieme dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti che operano con Italia Comfidi. È finalizzato all’affermazione di valori, principi e comportamenti riconosciuti e condivisi.

Struttura, Organi Sociali, Organigramma

Organi Sociali

Il Consiglio di Amministrazione

PRESIDENTE
NICO GRONCHI
AMMINISTRATORE DELEGATO
EMILIO QUATTROCCHI *
CONSIGLIERI
ARZARELLO PIERPAOLO
BENANTI PAOLO
DI CARLO TIZIANA *
LACCHIN MICHELE *
ROSSELLI MARVJ
SICLARI DOMENICO
TATEO GIUSEPPE ANDREA
TEI ENZO
UMBRELLA VINCENZO
* Membri del Comitato Esecutivo

Il Collegio sindacale

PRESIDENTE
DOTT. ADRIANO MALABAILA
SINDACI EFFETTIVI
PROF. LORENZO GAI
DOTT. STEFANO POZZOLI
SINDACI SUPPLENTI
AVV.SSA ALESSANDRA FIORELLI
DOTT. GIOVANNI CORTOPASSI

Società di Revisione

PricewatherhouseCoopers SPA

La struttura del Comfidi

Amministratore Delegato

Emilio Quattrocchi

Strutture in staff all’Amministratore Delegato

Claudio Frisenda
Funzione Risk Management
Claudio Frisenda
Funzione Compliance e Antiriciclaggio
Paolo Mannelli
Responsabile servizi generali

Strutture che riportano direttamente all’Amministratore Delegato

Alessandro Bruno
Direzione Finanza, Pianificazione e Controllo, Organizzazione
Saverio Tani
Direzione Convenzioni, Contributi e Agevolazioni
Saverio Tani
Direzione Legale
Alessio Betti
Direzione Credito
Emilio Quattrocchi
Direzione Commerciale e Marketing
Filippo Fossati
Direzione ICT, Elaborazione dati e Monitoraggio, Digital Innovation
Elisabetta Bonini
Direzione Affari Generali
Elisabetta Bonini
Direzione Credito Deteriorato e Contenzioso
Sandra Casini
Direzione Amministrativa
Domenico Perrone
Area Nord

Organigramma

Codice Etico

Definizioni

a) Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della Privacy e altre Autorità italiane ed estere;
b) Codice Etico: il presente documento che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti che operano nella e con la «Società», finalizzato all’affermazione di valori, principi e comportamenti riconosciuti e condivisi;
c) Collaboratori: i soggetti che collaborano con la «Società»in forza di un rapporto di lavoro autonomo e/o di forme contrattuali assimilabili;
d) Confidi: Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata;
e) Conflitto di interesse: la situazione soggettiva idonea a ledere, anche se solo in via potenziale, in modo significativo gli interessi della «Società» e delle Imprese Socie;
f) Consulenti: le persone fisiche e/o giuridiche che collaborano con la «Società» in forza di convenzioni professionali, di contratti di consulenza o di forme contrattuali assimilabili;
g) Clienti: le Imprese Socie e, in più generale, la clientela;
h) Destinatari: gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori, i consulenti, i Fornitori, i procuratori, i Clienti, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli operatori finanziari e i soggetti che intrattengono rapporti e relazioni con la «Società» a qualsivoglia titolo;
i) Dipendenti: i soggetti che intrattengono con la «Società» un rapporto di lavoro subordinato;
j) Fornitori: le controparti nei processi di acquisto di beni e servizi;
k) Informazioni riservate: le informazioni relative a iniziative, impegni, accordi, progetti, dati contabili e statistici e attività della «Società», delle Imprese Socie e delle società controllate e collegate;
l) Organi sociali: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale;
m) Principi: quelli enunciati nel presente Codice Etico;
n) Soci: le Imprese Socie;
o) Soggetto rilevante: i componenti degli Organi Sociali;
p) Stretto legame: la situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 25% o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- da un vincolo di controllo, ossia dal legame esistente tra impresa madre eimpresa figlia, nei casi previsti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 83/349/CEE,o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa:l’impresa figlia di un’impresa figlia è considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.
Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche lasituazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
q) Valori: i valori enunciati nel presente Codice Etico.

1. Premesse

Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata, costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2463 e 2615-ter del Codice Civile, è un intermediario finanziario soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia la cui missione è finalizzata, in via prevalente, all’attività di garanzia collettiva dei fidi (come definita dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2003 nr. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003 nr. 326) per agevolare, mediante la prestazione di garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti a favore delle Imprese Socie.
Rappresenta l’evoluzione storica e giuridica del già esistente «Consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi», costituito a Firenze il 28 febbraio 1980 su iniziativa della Confesercenti Regionale e delle Confesercenti Provinciali della Toscana, per facilitare l’accesso al credito a breve e medio termine alle Imprese Consorziate.br> Dopo aver inizialmente operato soltanto in Toscana, sviluppandosi e consolidandosi, ha dapprima ampliato la sua attività alle regioni limitrofe e, dopo aver incorporato tre Confidi riconducibili al sistema «Confesercenti», alla Lombardia, al Piemonte e al Veneto.

2. Mission Aziendale

Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata non persegue finalità di lucro: nella conduzione della sua missione istituzionale si ispira alla mutualità consortile, alla trasparenza, al rispetto delle Leggi, delle normative anche speciali, dei regolamentari e di tutte le disposizioni funzionali all’esercizio della sua attività, vigenti tempo per tempo.
Fermo quanto sopra, riconosce preminenti i seguenti obiettivi:
- rendersi protagonista in tutte le iniziative finalizzate ad agevolare l’accesso al credito alle sue Imprese Socie, attuali e potenziali, promuovendo strategie e realizzando azioni presso il sistema bancario per rendere sempre più integrata ed efficiente la sua missione, armonizzandola con le esigenze e le aspettative sociali e con uno sviluppo sostenibile;
- sviluppare il suo core business potenziando anche qualitativamente la rete dei soggetti cui è demandata l’attività istruttoria, strumentale e propedeutica al rilascio delle garanzie mutualistiche, migliorandone la professionalità, rafforzando e riqualificando i servizi accessori eventualmente prestati;
- garantire ai Dipendenti, nel rispetto delle pari opportunità, condizioni di sviluppo e di crescita professionale anche mediante esperienze e percorsi formativi, continui e mirati.

3. Sistema di valori di principi fondamentali

Il Confidi considera di fondamentale importanza l’immagine e la sua reputazione che devono essere sempre preservate, tutelate e sviluppate.
Fa propri i valori di etica, onestà, lealtà, buona fede, imparzialità, correttezza e diligenza e ne chiede il puntuale rispetto ai Destinatari di questo Codice Etico, il cui scopo è quello di fornire una guida comportamentale per prevenire condotte che possano pregiudicare o soltanto minacciare la reputazione del Confidi e quella delle Imprese Socie.
Consequenzialmente i Destinatari, come meglio infra individuati, adeguano i rispettivi comportamenti ai valori e ai principi cui si ispira il Confidi, adottando e mantenendo in ogni occasione contegni decorosi e dignitosi.
La convinzione di aver agito nell’interesse e/o a vantaggio del «Confidi» in nessun caso potrà giustificare comportamenti in contrasto con i valori e/o con i principi enunciati in questo Codice Etico.
In tale quadro, il Confidi adotta e si ispira ai seguenti principi fondamentali:
• Principio di legalità: il Confidi assicura al suo interno il rispetto delle Leggi, dei regolamenti, delle disposizioni correlate allo svolgimento della sua missione istituzionale, di tutte le regole organizzative e procedimentali adottate e di quelle contenute nel Codice Etico.
• Principio di imparzialità e gestione dei conflitti di interessi: il Confidi si astiene dal porre in essere attività in contrasto con l’interesse suo e della compagine sociale. Nella conduzione delle rispettive attività, i Destinatari dovranno evitare situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano essere in conflitto di interessi: in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, manifesteranno senza indugio la circostanza conformandosi alle decisioni che saranno adottate al riguardo.
• Principio di trasparenza: nel relazionarsi con i Destinatari, il Confidi assicura e promuove la lealtà, la correttezza, la trasparenza, la chiarezza e la reciproca completezza nelle informazioni.
• Principio di coinvolgimento e consenso: il Confidi promuove e chiede il rispetto delle Leggi, dei regolamenti, dei principi e delle regole organizzative e procedurali da parte dei Collaboratori, dei Clienti e di qualsivoglia terzo con cui dovesse relazionarsi per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
• Principio di liceità: il Confidi si astiene dal porre in essere comportamenti illeciti e/o non conformi ai principi enunciati nei rapporti con le Autorità, i Dipendenti, i Collaboratori, i Clienti, i Fornitori e con la collettività in genere.
• Principio di tutela delle risorse umane: il Confidi promuove il valore delle risorse umane, garantisce il rispetto della professionalità, dell’integrità fisica e morale dei Dipendenti e dei Collaboratori, la sicurezza delle condizioni di lavoro e dei luoghi in cui è esercitato.
• Principio di etica negli affari: il Confidi ritiene il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari condizione essenziale per perseguire i suoi obiettivi, finalizzati alla creazione di un costante valore aggiunto a favore delle Imprese Socie, di chi vi presta attività lavorativa a qualsivoglia titolo e della collettività in genere.
• Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: il Confidi raccomanda e promuove presso i Destinatari il monitoraggio costante e il rispetto delle norme, anche regolamentari, e delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Prima di stabilire rapporti e relazioni di qualsivoglia tipologia, il Confidi si accerta dell’integrità morale, del buon nome e della reputazione delle controparti.

4. Destinatari

Le prescrizioni di questo Codice Etico si applicano, senza eccezioni, ai Dipendenti del Confidi, ai Collaboratori, agli amministratori, ai sindaci, ai procuratori, ai mandatari, ai Fornitori, ai professionisti e, in generale, a tutti coloro che si trovino in qualunque modo ad operare nel suo interesse, tenendo conto delle diverse tipologie dei rapporti giuridici instaurati, dell’importanza dei ruoli, della diversità delle funzioni e delle responsabilità assunte per il raggiungimento delle finalità sociali: collettivamente definiti Destinatari. Più specificatamente:
- i membri del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi da conseguire, nel proporre gli investimenti da realizzare ed in qualsivoglia decisione o iniziativa gestionale, fanno concretamente propri i valori e i principi enunciati nel Codice Etico;
- i Dipendenti, i Collaboratori, i sindaci, i procuratori, i mandatari, i Fornitori, i professionisti e tutti coloro che operano con e nell’interesse del Confidi dovranno orientare e conformare i rispettivi comportamenti ai valori ed ai principi enunciati nel Codice Etico.
Resta inteso che i Destinatari, a qualsiasi livello, sono sempre tenuti ad agire nell’ambito della legalità e ad assumere comportamenti improntati a correttezza, lealtà, probità, trasparenza e non prevaricazione.

5. Obblighi del Management

Gli amministratori, i responsabili delle funzioni interne, il direttore operativo ed i responsabili delle direzioni, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, hanno gli obblighi di:
- essere d’esempio per i Collaboratori, orientandone il comportamento al rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico;
- vigilare perché siano osservate le procedure per l’assegnazione di appalti e per l’affidamento di incarichi in genere, evitando che siano selezionate imprese o persone non qualificate o in conflitto di interessi;
- attuare tutte le misure correttive, necessarie per preservare i valori ed i principi enunciati nel presente Codice Etico.
- tutelare i Collaboratori da eventuali ritorsioni derivanti dall’aver segnalato violazioni ai valori ed ai principi enunciati nel Codice Etico.

6. Principi di condotta nei rapporti con i dipendenti e collaboratori

6.1 Selezione e gestione dei Dipendenti
La valutazione delle candidature e la selezione del personale sono effettuate in base alla corrispondenza dei profili professionali richiesti alle effettive esigenze aziendali, riconoscendo pari opportunità a tutti i candidati. La selezione del personale avviene facendo riferimento ad adeguate procedure comparative.
L’accesso, sia esso finalizzato all’assunzione o alla temporanea collaborazione, è definito in considerazione delle competenze professionali e delle capacità dei candidati, senza discriminazioni.
Nel governo del personale, le decisioni adottate (quali, ad esempio, promozioni, trasferimenti, assegnazioni di premi) sono fondate sulla corrispondenza dei profili professionali dei Dipendenti agli obiettivi programmati o ragionevolmente attesi e su considerazioni di meritocrazia soggettiva.
Il direttore operativo, i responsabili delle funzioni e delle direzioni utilizzeranno e valorizzeranno le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorirne lo sviluppo e la crescita attivando gli strumenti più opportuni: quali, l’affiancamento a personale esperto e le esperienze operative finalizzate all’assunzione di incarichi di maggiore responsabilità. È vietata qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità o di coordinamento.
Per forma di abuso delle posizioni di autorità e di coordinamento deve intendersi ogni comportamento e/o atteggiamento che induca a prestazioni, favori personali o altre utilità lesive dell’altrui autonomia, dignità o professionalità.
6.2 Obblighi dei Dipendenti
I Dipendenti, in relazione alle diverse responsabilità, attribuzioni e mansioni, agiranno nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti interni e delle istruzioni impartite, con onestà, correttezza, impegno e rigore professionale.
Ogni azione, operazione, negoziazione e, in genere, qualsivoglia attività posta in essere dovrà uniformarsi a regole di correttezza, completezza, trasparenza e veridicità delle informazioni.
I rapporti tra i Dipendenti e i terzi con cui vengono in contatto in ragione delle attività lavorative esercitate, dovranno essere improntati e uniformarsi ai principi di collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
In particolare, i Dipendenti sono obbligati ad osservare le prescrizioni del Codice Etico, ad astenersi da ogni comportamento contrario, a prestare massima collaborazione nell’accertamento delle sue violazioni e ad informarne dei contenuti i terzi con cui abbiano rapporti o relazioni.
L’osservanza del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) del Codice Civile.
I valori e i principi enunciati nel Codice Etico costituiscono quindi specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, imparzialità e lealtà che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa e dei relativi comportamenti.
In tale quadro, la violazione del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare con ogni conseguenza prevista dalla Legge e dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e, nei casi più gravi, comporterà il risarcimento dei danni procurati al «Confidi».
Per l’inosservanza di quanto prescritto dal Codice Etico saranno irrogate sanzioni coerenti, imparziali, non discriminatorie e, in ogni caso, proporzionate alla violazione commessa, nel rispetto della persona e delle normative vigenti tempo per tempo.

7. Relazioni con dipendenti e collaboratori

Il Confidi riconosce la centralità delle risorse umane cui chiede dedizione, lealtà e professionalità, e si impegna a realizzare condizioni di lavoro che ne garantiscano l’integrità psicofisica e il rispetto delle personalità, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Il Confidi si impegna altresì ad adottare criteri di competenza, imparzialità, merito e professionalità per qualunque decisione che riguardi i rapporti di lavoro con Dipendenti e Collaboratori.
È vietata qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale dipendente e dei Collaboratori.
Il Confidi si adopera perché Dipendenti e Collaboratori, per quanto di rispettiva competenza, adottino comportamenti coerenti con i valori, con i principi enunciati nel Codice Etico e funzionali alla loro concreta attuazione.
7.1 Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori
Fermo quanto detto in precedenza, Dipendenti e Collaboratori sono quindi tenuti:
- a conoscere, osservare e applicare le prescrizioni del Codice Etico;
- a segnalare, anche con le modalità di cui appresso, le violazioni al Codice Etico assicurando massima collaborazione negli accertamenti del caso;
- ad orientare il proprio operato a principi di correttezza, onestà, professionalità e trasparenza, coadiuvando superiori, colleghi e subordinati affinchè gli obiettivi sociali vegano perseguiti nel rispetto di quanto prescritto dal Codice Etico;
- a produrre la documentazione relativa alle rispettive attività lavorative utilizzando un linguaggio chiaro e completo anche per agevolare le verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
- a conoscere e rispettare le procedure interne, redigendo i documenti e avanzando le proprie richieste con chiarezza e completezza;
- a non sfruttare la posizione ricoperta all’interno del Confidi e a non utilizzarne indebitamente il nome e la reputazione per finalità private o incompatibili con le attività aziendali;
- a non accettare dazioni, benefici (diretti e/o indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, tali da compromettere l’immagine e la reputazione del Confidi o da poter essere interpretati alla stregua di favoritismi illeciti o palesemente difformi dagli usi e dalle consuetudini;
- a conoscere e ad attenersi senza riserve alle disposizioni interne vigenti tempo per tempo in tema di sicurezza e di diffusione delle informazioni, in special modo se riservate, riguardanti il Confidi e le Imprese. Nello specifico, i Dipendenti del Confidi tratteranno le informazioni, i dati e le notizie in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza, rendendole note esclusivamente a chi, facente parte della struttura aziendale, dimostri di averne necessità per motivi di lavoro: in tali ipotesi, saranno riferite in modo chiaro, corretto ed esaustivo.
7.2 Sicurezza e salute
Il Confidi, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto azioni preventive per preservare la salute, la sicurezza e l’incolumità anche dei terzi che frequentano i suoi uffici, direzionali ed operativi.
Gli esponenti aziendali che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e della sicurezza, individuati dal quadro normativo di riferimento, s’impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione ponendosi obiettivi di eccellenza che vadano oltre il mero adempimento, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.
Il Confidi adotta le misure opportune per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprese la prevenzione dei rischi professionali, la formazione e l’informazione, provvedendo al loro costante monitoraggio e aggiornamento.
A tal fine, adotta un sistema di gestione che esplicita attività, politiche, responsabilità e ruoli in materia di salute e sicurezza, ne promuove il miglioramento in tutti gli aspetti connessi al lavoro e vigila perché questi obiettivi siano concretamente perseguiti anche per consolidarne la cultura a tutti i livelli.
7.3 Tutela della persona
Il Confidi tutela l’integrità anche morale di Dipendenti e di Collaboratori, garantendone il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità dei singoli.
A tal fine, esige che nelle relazioni di lavoro non siano commessi né ammessi atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle convinzioni o delle sue condizioni. In tale quadro, riconosce il ruolo primario delle risorse umane per rilasciare, gestire, monitorare e sviluppare le garanzie mutualistiche, nel fermo convincimento che il principale fattore di successo è costituito dal contributo professionale di tutti coloro che, in maniera leale e costruttiva, operano e collaborano con il Confidi.
Il Confidi tutela i lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ritenendone fondamentale il rispetto dei diritti e la valorizzazione delle professionalità e delle capacità individuali: il governo dei rapporti di lavoro è indirizzato a garantire pari opportunità ed a favorire la crescita professionale di tutti.

8. Principi di condotta nei rapporti con i terzi

8.1 Norme generali
I Destinatari, nei rapporti con i terzi, assumono e mantengono comportamenti etici, rispettosi delle Leggi e dei regolamenti interni e improntati a correttezza ed integrità.
Pertanto, sono proibiti pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e, più in generale, condotte contrarie alla Legge, ai regolamenti interni ed alle linee guida del Codice Etico.
Tali condotte verranno sanzionate indipendentemente che siano realizzate o soltanto tentate, in maniera diretta o tramite terzi, per ottenere vantaggi per sé, per il «Confidi» e per le Imprese Socie.
8.2 Conflitti di interessi
Gli obiettivi delle attività esercitate dai Destinatari devono essere finalizzate a tutelare e perseguire gli interessi e la missione istituzionale del Confidi.
E’ quindi necessario evitare situazioni che manifestino conflitti di interesse, intendendosi per tali quelle da cui, anche potenzialmente, sia possibile trarre, in qualsiasi forma, un vantaggio diretto o indiretto.
Nello svolgimento delle rispettive mansioni e attribuzioni, i Destinatari, all’insorgere di conflitti d’interessi seppure potenziali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico o al referente aziendale, astenendosi dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione manifestatasi. Pertanto, ove i Destinatari si trovino o dubitino di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o quando sussistano gravi ragioni di convenienza, dovranno astenersi dall’adottare qualsiasi decisione e/o dallo svolgere qualsiasi attività i cui effetti possano ricadere, direttamente o indirettamente, sul Confidi e sulle Imprese Socie.
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono conflitti di interessi:
- la cointeressenza palese od occulta dell’amministratore, del sindaco o del dipendente in attività svolte da Fornitori, Clienti o concorrenti;
- l’abuso o la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi contrastanti con quelli del Confidi e delle Imprese Socie;
- gli interessi economici e finanziari dei soggetti rilevanti, dei Dipendenti e/o delle loro famiglie in attività di Fornitori, Clienti e concorrenti;
- l’utilizzazione, lecita od illecita, di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi, in contrasto con gli interessi del Confidi e delle Imprese Socie;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali nonché la copertura di cariche societarie) presso Clienti, Fornitori, concorrenti e/o presso terzi, in contrasto con gli interessi del Confidi e delle Imprese Socie;
- la conclusione, il perfezionamento o l’avvio di trattative e/o di contratti in nome e per conto del Confidi che abbiano come controparte familiari, soci dei soggetti rilevanti o persone giuridiche a cui essi siano personalmente ed economicamente interessati.
8.3 Conflitto di interessi degli amministratori
In ogni caso di conflitto di interessi, anche se solo potenziale, l’amministratore dovrà darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l’origine, la portata e si asterrà dall’esercizio dei diritti e dei poteri attribuitigli.
Allo stesso modo, qualora il conflitto di interessi, anche se solo potenziale, si manifestasse all’interno del Comitato Esecutivo, l’amministratore dovrà darne notizia agli altri membri dell’organo delegato e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l’origine, la portata e si asterrà dall’esercizio dei diritti e dei poteri attribuitigli.
Qualora si trattasse di Amministratore Delegato, dovrà altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
L’amministratore che violasse l’obbligo di comunicazione del conflitto di interessi di cui all’articolo 2391, comma 1, del Codice Civile, qualora dalla violazione derivassero danni al Confidi o a terzi, commetterebbe il delitto di «Omessa comunicazione del conflitto d’interessi» previsto e punito dall’articolo 2629-bis del Codice Civile.
8.4 Conflitto di interessi di amministratori e sindaci
Ferme restando le incompatibilità stabilite dal Codice Civile e da altre Leggi, l’assunzione di cariche sociali e l’acquisizione di partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale nominale di società, ancorché non operanti in comparti analoghi, affini o similari a quello del «Confidi», da parte dei membri dell’Organo Gestorio e del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della carica o da quella di acquisizione della partecipazione perché, a sua volta, ne informi il Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione utile.
Qualora le cariche o le partecipazioni siano, rispettivamente, assunte o acquisite, dal Presidente dell’Organo Gestorio, lo stesso dovrà inviarne comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale perché, a sua volta, ne informi il Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione utile.
Fermo restando quanto specificatamente previsto dall’articolo 2400, comma 4, per i componenti del Collegio Sindacale, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione consiliare successiva alla nomina, presenterà un elenco scritto e sottoscritto degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.
8.5 Divieto di interlocking per amministratori e sindaci
Indipendentemente dalle verifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri di amministrazione, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, nel momento in cui cominciano ad esercitare effettivamente le funzioni di supplenza, devono valutare la sussistenza o meno nei loro confronti del divieto di interlocking di cui all’articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr.201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, nr. 214.
Per ogni nuova nomina, i soggetti titolari di cariche che ricadono nel campo di applicazione del divieto sono tenuti a comunicare, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, l’opzione esercitata al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, gli interessati dovranno comunicare l’elenco delle cariche rivestite presso altri intermediari finanziari, accompagnato da un’attestazione, sotto la propria responsabilità, che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi della specifica normativa, indicandone dettagliatamente le ragioni.
Entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine prima previsto, o dalla conoscenza della situazione che dà luogo all’applicazione del divieto, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità stabilite per l’accertamento dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali, decide in ordine alla sussistenza o meno del divieto e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall’ufficio dell’interessato.
Per verificare situazioni, diverse da nuove nomine, di concorrenza sopravvenuta (ipotesi in cui il livello di fatturato delle imprese coinvolte supera la soglia legale successivamente alla nomina dell’esponente interlocked, o una delle imprese inizialmente operante su mercati diversi espande la propria operatività sotto il profilo qualitativo o geografico) il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione in merito all’applicazione del divieto con cadenza annuale, sulla base dei dati contenuti nell’ultimo bilancio (consolidato, per le imprese appartenenti a gruppi).
Per consentire tale verifica, i titolari di cariche sottoposte al divieto forniscono le necessarie informazioni al Consiglio di Amministrazione.

9. Norme di condotta nei rapporti con i terzi

E’ vietato instaurare qualsiasi forma di collaborazione con soggetti esterni, suscettibile di configurare un utilizzo improprio e, comunque, in contrasto con i principi statuiti nel presente Codice Etico, di dati o di informazioni rivenienti dalle attività svolte nell’ambito del Confidi.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se membri del Comitato Esecutivo si attengono, in relazione alle attività finalizzate al rilascio delle garanzie mutualistiche, ai seguenti principi generali di comportamento:
- operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse del Confidi e per salvaguardarne l’integrità patrimoniale;
- assicurano che le attività finalizzate al rilascio delle garanzie mutualistiche siano svolte senza condizionamenti, in conformità alle linee guida ed agli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- si astengono dal porre in essere comportamenti che possano avvantaggiare un’Impresa Socia e danneggiare un’altra Impresa Socia.

10. Criteri di condotta nei rapporti con i terzi

10.1 Rapporti con i Clienti
In tale ottica il Confidi considera la soddisfazione dei propri Clienti un fattore di primaria importanza per la propria immagine e per l’adempimento della sua missione istituzionale: ragion per cui, chiede ai Destinatari del presente Codice Etico di assumere un atteggiamento professionale, disponibile e corretto per garantire risposte immediate e qualificate.
10.2 Rapporti con Fornitori e professionisti
Per la ricerca e l’acquisizione di beni e/o servizi, fermi restando gli obblighi e le limitazioni legali, la condotta del Confidi, improntata a correttezza, imparzialità di giudizio e trasparenza, garantisce pari opportunità a ciascun interessato: in fase di selezione evita situazioni di conflitto di interessi anche se solo potenziali.
Con i soggetti dai quali acquista beni e/o servizi, si impegna a sviluppare rapporti di collaborazione fondati su una comunicazione che, oltre a consentire il reciproco scambio di competenze e di informazioni, favorisca la creazione di un valore aggiunto comune.
10.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati a massima trasparenza e collaborazione e sono intrattenuti rispettando i ruoli e le funzioni attribuite dalla Legge. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dai soggetti aziendali a ciò espressamente delegati e non possono in alcun modo compromettere o soltanto minacciare l’integrità e la reputazione del Confidi.
Nel caso specifico di partecipazione ad una gara indetta da una Pubblica Amministrazione o della partecipazione ad un bando di attribuzione di fondi pubblici si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.
Nel corso di qualsivoglia trattativa con la Pubblica Amministrazione i Destinatari non intraprendono, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare Dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere la reputazione di entrambe le Parti;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
I Destinatari non dovranno mai offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o altri mezzi di pagamento, omaggi o regalie a pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio per influenzarne l’espletamento dei propri doveri.
Si considerano atti di corruzione i pagamenti illeciti fatti direttamente dal «Confidi» o da suoi Dipendenti e quelli fatti tramite persone che agiscono in nome e per suo conto. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme di contribuzione che, sotto la veste di sponsorizzazioni, pubblicità, incarichi, consulenze o altro, attribuiti ai familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, abbiano le stesse, vietate finalità.
Atti di cortesia, quali omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali.
Qualora il Confidi intenda utilizzare un soggetto terzo per essere rappresentato formalmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel contratto che disciplina i rapporti tra le Parti, dovrà essere previsto che il «terzo» debba attenersi alle prescrizioni del Codice Etico.
Fermo quanto sopra, il Confidi non dovrà mai farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un terzo quando si presume l’esistenza, seppure potenziale, di un conflitto di interessi.
10.4 Rapporti con le società controllate
Il Confidi sensibilizza le società controllate, intendendosi per tali quelle di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, ad uniformare la propria attività ai principi enunciati e statuiti nel presente Codice Etico.
Quanto detto soprattutto se trattasi di società controllate, soggette alla sua attività di direzione e coordinamento.
10.5 Relazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria
Il Confidi impronta le relazioni ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali e di Categoria in senso responsabile, favorendo un clima di dialogo e di reciproca, costruttiva fiducia. Il Confidi non eroga contributi di alcun genere, diretti o indiretti, ai soggetti sopra indicati, né a loro rappresentanti o candidati.
Quando particolari esigenze la rendessero opportuna, la dazione di contributi dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.
10.6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne
I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alle funzioni aziendali competenti a ciò preposte. Tutte le informazioni rese ai mass media devono essere veritiere, chiare, corrette e trasparenti.
10.7 Autorità pubbliche di vigilanza e organi di controllo
Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate alle Autorità pubbliche di vigilanza o agli organi di controllo devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità e trasparenza. In occasione di verifiche o ispezioni, i Destinatari devono adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione.
E’ vietato esporre fatti non rispondenti al vero ovvero occultare, in tutto o in parte, fatti e/o documenti da trasmettere alle Autorità ed è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza o degli organi di controllo.

11. Criteri di condotta per la gestione aziendale

11.1 Correttezza, responsabilità e trasparenza negli affari
Tutti i comportamenti strumentali e funzionali all’esercizio delle attività aziendali devono essere improntati alla completezza, alla trasparenza delle informazioni ed alla correttezza, non meramente formale, dell’operato sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.
In particolare, il management e chiunque operi nell’interesse o in nome e per conto del Confidi ha il dovere di fornire alle controparti informazioni complete, trasparenti e comprensibili.
11.2 Regali e omaggi
Gli omaggi e le forme di ospitalità sono consentiti purché non compromettano l’integrità o la reputazione delle Parti e non siano tali da essere interpretati alla stregua di strumenti per acquisire vantaggi e/o utilità in modo improprio. Tale principio si applica anche nei casi di omaggi promessi o ricevuti da terzi.
Non sono ammessi la dazione e/o il ricevimento di alcuna regalia da parte dei Destinatari del Codice Etico che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore per sé o nell’ambito di qualsiasi attività riconducibile al Confidi.
In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalia a favore dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione o di loro familiari, che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio diretto o indiretto.
I soggetti rilevanti si astengono dal ricevere da terzi qualsiasi utilità riconducibile ai ruoli o alle loro attribuzioni che possa indurli a comportamenti in contrasto con gli interessi del Confidi e delle sue Imprese Socie. I soggetti rilevanti possono accettare omaggi o regalie purché di modico valore, indicativamente non superiore ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero centesimi):in ogni caso è fatto loro divieto di accettare omaggi in denaro.
11.3 Trattamento delle informazioni riservate
Il Confidi tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi ai Dipendenti, ai Collaboratori ed ai terzi, acquisiti in ragione e/o in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa: ogni dipendente o collaboratore è tenuto a conformarsi a tale principio.
I Destinatari del Codice Etico non devono mai utilizzare le informazioni privilegiate di cui siano venuti comunque a conoscenza per ottenere vantaggi diretti o indiretti di qualsiasi natura: è quindi vietata ogni forma di strumentalizzazione e/o di utilizzazione a fini privati di tali notizie.
11.4 Utilizzo dei sistemi informatici e degli altri beni aziendali
Fermo il rispetto delle normative vigenti, non è consentito utilizzare le risorse informatiche o altri beni aziendali per finalità contrarie a norme imperative di Legge, all’ordine pubblico, al buon costume, per commettere o per indurre alla commissione di reati.
Fatti salvi i casi in cui tale attività sia necessitata dal normale svolgimento delle funzioni e delle mansioni demandategli, a nessun Destinatario è consentito riprodurre qualsiasi tipo di documento aziendale.
11.5 Trasparenza e correttezza della contabilità
Il Confidi osserva scrupolosamente le normative e i principi, nazionali e/o internazionali, vigenti tempo per tempo in materia contabile, tributaria e di trasparenza dei bilanci.
Gli amministratori, il responsabile della direzione amministrativa, il Collegio Sindacale e la società incaricata della revisione legale dei conti assicurano che ogni operazione contabile sia veritiera, coerente, congrua, oggettivamente documentata e verificabile.
Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Collegio Sindacale, alla società incaricata della revisione legale dei conti, e alle Autorità pubbliche di vigilanza garantendo la fedeltà, l’autenticità e la completezza delle informazioni fornite.
11.6 Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il Confidi esercita l’attività aziendale nel pieno rispetto delle normative vigenti tempo per tempo per contrastare il riciclaggio di denaro illecito e il finanziamento del terrorismo e si impegna a non porre in essere operazioni poco trasparenti o comunque idonee a favorirli.
Prima di intraprendere qualsivoglia tipo di rapporto, il Confidi effettua gli accertamenti del caso per verificare l’onorabilità e la liceità dell’operato delle controparti.
11.7 Tutela dell’ambiente
La responsabilità ambientale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’agire sostenibile ed è strettamente connessa all’attitudine di un’impresa a creare valore.
Tendendo al miglioramento degli standard di sostenibilità, il Confidi adempie alle specifiche prescrizioni normative e si adopera per migliorare la protezione dell’ambiente attraverso la pianificazione, la valutazione, la realizzazione e la vigilanza dei processi.
E’ altresì impegnato a diffondere internamente ed esternamente informazioni che contribuiscano a consolidare una coscienza ecologica diffusa.

12. Sanzioni e modalità di applicazione

L’inosservanza delle prescrizioni del presente Codice Etico comporta l’applicazione di sanzioni di diversa natura, secondo quanto di seguito descritto.
Se commesse da Collaboratori esterni, le violazioni costituiscono inadempimento contrattuale e potranno essere sanzionate, a seconda della gravità, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria adita.
In particolare, la violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico da parte dei Collaboratori esterni potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l’articolo 1453 del Codice Civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati al Confidi e ai Clienti. Se commesse dai Dipendenti, le violazioni costituiscono inadempimento contrattuale e violazione disciplinare, con conseguente applicazione delle sanzioni, nel rispetto dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 nr. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni procurati al Confidi e ai Clienti.
In particolare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal Destinatario;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alle società, ai Clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del Confidi, degli altri Dipendenti, dei Collaboratori e dei Clienti, nonché ai precedenti disciplinari;
- concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
L’osservanza del Codice Etico è componente essenziale anche nei rapporti con gli altri Destinatari che saranno obbligati a rispettarne le prescrizioni convenendo l’inserimento di apposite clausole contrattuali.
In tal caso, l’inosservanza delle prescrizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni contrattuali con tutte le conseguenze di Legge anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell’incarico e al risarcimento dei danni procurati al Confidi e alle Imprese Socie.
12.1 Segnalazioni di violazione del codice etico
Fermi gli obblighi di comunicazione posti in capo ai Destinatari, tutti coloro che osservino o siano vittime di comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico possono informare per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati il Confidi che valuterà la segnalazione, sentendo eventualmente l’autore o il presunto autore della violazione. Le segnalazioni potranno essere inviate, alternativamente:
- all’indirizzo di posta elettronica: compliance@comfidi.it;
- all’indirizzo di posta ordinaria: Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata, c.a. Compliance, via Stazione delle Cascine, civico 5/v, 50145, Firenze

13. Disposizioni finali

Questo Codice Etico, approvato dall’Organo Gestorio del Confidi il 20 dicembre 2012, sarà aggiornato tenendo conto dell’evoluzione normativa e delle esperienze rivenienti dalla sua concreta applicazione.
Ogni variazione o sua integrazione, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà tempestivamente portata a conoscenza dei Destinatari anche mediante pubblicazione sul sito web del Confidi.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle prescrizioni del Codice Etico, relazionandone annualmente all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio del Confidi.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2463 e 2615-ter del Codice Civile, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata”, di seguito, più semplicemente, Confidi.

Articolo 2 - Sede

2.1 Il Confidi ha Sede Sociale in Roma e Direzione Generale in Firenze.
2.2 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie.
2.3 Competono invece all’Assemblea dei Soci, con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell’atto costitutivo dall’articolo 23.4, il trasferimento della sede in un diverso Comune all’interno del territorio nazionale, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata del Confidi è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
3.2 La durata anzidetta potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, o ridotta con deliberazione adottata dall’Assemblea dei Soci, fatto salvo, in ipotesi di proroga, il diritto di recesso dei Soci che non vi abbiano consentito.

Articolo 4 - Normativa Applicabile

4.1 Il Confidi è regolato: a) dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società a responsabilità limitata, le società consortili, gli organismi di garanzia collettiva dei fidi; b) dalle disposizioni del presente Statuto; c) dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti; d) dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

TITOLO II

FINALITA’ - OGGETTO SOCIALE - FONDI RISCHI DI GARANZIA CONVENZIONI

Articolo 5 - Finalità - Oggetto Sociale

5.1 Il Confidi è ispirato ai principi della mutualità consortile e non ha fini di lucro.
5.2 L’oggetto sociale del Confidi consiste nello svolgimento, in via prevalente, dell’attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dalla specifica normativa vigente tempo per tempo.
5.3 Nello svolgimento della propria attività prevalente, il Confidi potrà, a titolo meramente esemplificativo:
a) prestare garanzie mutualistiche collettive per favorire la concessione e l’erogazione di finanziamenti (in qualsivoglia forma tecnica, compresi il leasing, il factoring e la copertura dei rischi di cambio) a breve, a medio ed a lungo termine ai Soci da parte delle Banche e/o di ogni altro intermediario finanziario;
b) assumere partecipazioni e/o interessenze in società, consorzi, associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongano iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e di solidarietà connessi alle sue finalità ed ai suoi scopi, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa di vigilanza prudenziale;
c) negoziare e concludere con Banche, altri intermediari finanziari e/o con altri soggetti, convenzioni finalizzate a consentire la concessione e l’erogazione di finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche;
d) concludere contratti finalizzati a trasferire, in tutto o in parte, e/o ad acquisire protezione finanziaria con riferimento ai rischi connessi al rilascio delle sue garanzie mutualistiche;
e) costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle perdite sofferte a fronte delle operazioni garantite;
f) costituire presso i soggetti finanziatori “fondi rischi” con funzioni di garanzia;
g) costituire e partecipare a fondi di garanzia interconsortile, società, enti ed organizzazioni finalizzati a coordinare ed a potenziare le sue finalità;
h) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti o società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore dei Confidi per la reintegrazione delle perdite subite per effetto ed in conseguenza delle operazioni garantite.
5.4 Il Confidi potrà, altresì svolgere prevalentemente nei confronti dei Soci, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario; c) stipulazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Soci, al fine di facilitarne la fruizione.
5.5 Il Confidi potrà, inoltre, svolgere, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario; nello svolgimento di tali attività e nel rispetto della normativa vigente, il Confidi potrà operare anche nei confronti di terzi non soci.
5.6 a) negoziare e concludere con altri soggetti convenzioni, finalizzate al rilascio di fidejussioni a favore di Enti e Amministrazioni Pubbliche o a Imprese e Privati in genere;
b) rilasciare fidejussioni, anche di natura commerciale, a favore della clientela;
5.7 Il Confidi potrà, infine, svolgere i servizi connessi o strumentali all’attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge; potrà concedere in locazione gli immobili di proprietà sociale oggettivamente strumentali e potrà altresì assumere, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società, sia italiane che estere, costituite o costituende, aventi oggetto identico, analogo od affine al proprio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2361 del Codice Civile; potrà, in generale, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni e svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, comunque, utili o necessarie per il raggiungimento delle sue finalità e del suo oggetto sociale e per lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei Soci, nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.
5.8 In ogni caso, il Confidi non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le normative in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi, potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per il conseguimento delle proprie finalità e dell’oggetto sociale.
5.9 Il Confidi potrà operare nell’intero territorio dello Stato italiano e, ove compatibile con la Legge, anche all’estero.

Articolo 6 - Fondi Rischi di Garanzia

6.1 Per il conseguimento delle proprie finalità e dell’oggetto sociale, il Confidi, utilizzando le risorse rivenienti anche dai Soci ed i contributi comunque e da chiunque disposti a suo favore, potrà costituire ed alimentare presso le Banche, gli altri intermediari finanziari e/o altri soggetti, con cui siano state stipulate le Convenzioni di cui all’articolo successivo, appositi “fondi rischi”, con funzione di garanzia dei crediti concessi ed erogati dai medesimi per il suo tramite.
6.2 rà effettuare ogni operazione di natura finanziaria nel rispetto delle Convenzioni di cui all’articolo successivo.
6.3 Ai sensi dell’art. 5, primo comma, della Legge Regione Sicilia n. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni:
- nel caso di adesione ad un confidi di secondo grado, la percentuale massima di ripartizione del rischio tra il confidi, il confidi di secondo grado e l’Intermediario finanziario avviene nelle seguenti percentuali massime: di norma 80% a carico del Confidi, di cui 80% a carico del Confidi di secondo grado e il rimanente 20% a carico dell’Intermediario finanziario;
- la quota minima di partecipazione al capitale sociale del Confidi è pari a euro 250 (duecentocinquanta), come previsto all’art. 8.1. del presente statuto;
- in caso di scioglimento o di cessazione del Confidi, quanto residua della dotazione delle risorse regionali allo specifico fondo rischi a seguito della sua liquidazione, una volta adempiute tutte le obbligazioni sociali, deve essere devoluto allo stesso fondo rischi regionale, così come previsto dalla legge regionale della Regione Siciliana n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- gli interessi maturati sulle risorse dello specifico fondo rischi, alimentato da risorse regionali, devono essere capitalizzati sullo stesso fondo;
- il presente statuto è sottoposto a verifica da parte dell’Assessorato dell’Economia presso la Regione Sicilia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all’art. 5, primo comma, della L.R. Sicilia 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche e integrazioni; eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere parimenti sottoposte a verifica da parte dello stesso Assessorato.

Articolo 7 - Convenzioni

7.1 Il Confidi stipula apposite Convenzioni con le Banche, con altri intermediari finanziari e/o altri soggetti, stabilendo modalità e condizioni perché possano concedere ed erogare finanziamenti a favore dei Soci, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE-QUOTE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Articolo 8 - Capitale sociale - Quote

8.1 Il capitale sociale è di 60.061.995,86 (sessantamilionisessantunomilanovecentonovantacinque e ottantasei) suddiviso in quote ai sensi di legge, del valore nominale non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero centesimi) cadauna. Nessun Socio può essere titolare di una quota superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.
8.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante offerta di quote di nuove emissione a terzi, o diminuito con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
8.3 All’Organo Amministrativo è attribuita la facoltà, ai sensi dell’articolo 2481 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato; l’Organo Amministrativo potrà: a) avvalersi della predetta facoltà fino al 31 dicembre 2026; b) escludere il diritto di sottoscrizione dei Soci relativamente alle quote di nuova emissione, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Finanziamenti dei Soci - Titoli di debito

9.1 Salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, i finanziamenti effettuati dai Soci a favore del Confidi per consentirgli il raggiungimento dell’oggetto sociale si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2467 del Codice Civile.
9.2 Il Confidi può emettere titoli di debito, che - a norma dell’articolo 2483, comma 2, del Codice Civile - possono essere sottoscritti unicamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
9.3 La decisione sull’emissione di titoli di debito spetta all’Organo Amministrativo.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUI SOCI

Articolo 11 - Domicilio dei Soci

11.1 Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con il Confidi è quello risultante dal Libro dei Soci.
11.2 Ogni Socio ha l’onere di informare tempestivamente il Confidi di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all’ultimo recapito indicato.
11.3 Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul Libro dei Soci.

Articolo 12 - Requisiti dei Soci

12.1 Possono far parte del Confidi e divenire Soci:
a) tutte le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché i liberi professionisti e le Associazioni tra i medesimi costituite;
b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità dei Soci;
c) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati, per effetto di quanto previsto all’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Ai soggetti, di cui ai precedenti sub a) e b) e le imprese non finanziarie di grandi dimensioni che intendano divenire Soci del Confidi, a seconda della struttura, della dimensione e della durata dell’operazione di finanziamento garantita, potrà essere chiesto di sottoscrivere e versare un numero di quote di partecipazione stabilito da un apposito regolamento interno nel rispetto del principio di parità di trattamento.
12.2 Ferme restando le operazioni garantite in essere, ai Soci che intendono accedere ad ulteriori operazioni garantite dal Confidi, oltre a quella inizialmente sottoscritta e versata, a seconda della struttura, della dimensione e della durata della nuova operazione di finanziamento garantita, potrà essere chiesto di sottoscrivere e versare un numero di quote di partecipazione stabilito dal regolamento interno di cui al comma precedente, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
12.3 I titolari di partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 25 del testo unico bancario devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo.
12.4 L’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione e la verifica periodica del loro mantenimento sono demandati all’Organo Amministrativo.

Articolo 13 - Sostenitori

13.1 Gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Confidi, possono sostenerne l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono Soci e non fruiscono delle attività del Confidi, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Confidi, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’Assemblea dei Soci.

Articolo 14 - Adesione ed Ingresso di nuovi Soci

14.1 Chi intende divenire Socio deve presentare apposita domanda indirizzata all’Organo Amministrativo del Confidi.
14.2 Le modalità di redazione e di presentazione della domanda e quelle relative alla sua istruttoria sono disciplinate dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti.

Articolo 15 - Obblighi dei Soci

15.1 I Soci, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2615-ter, comma 2, del Codice Civile, hanno l’obbligo:
a) di eseguire i conferimenti promessi;
b) di osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi;
c) di versare al Confidi commissioni, una tantum e/o periodiche, a fronte delle operazioni assistite dalle garanzie collettive, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed alle sottostanti Convenzioni stipulate con le Banche, gli altri intermediari finanziari e/o con altri soggetti;
d) di rilasciare, se previsto dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, una o più fideiussioni a favore delle Banche, di altri intermediari finanziari e/o altri soggetti convenzionati a garanzia delle obbligazioni assunte dal Confidi o di versare al Confidi una somma, a titolo di deposito cauzionale non superiore al 5% (cinque per cento) del finanziamento garantito, infruttifera di interessi, determinata dal Consiglio di Amministrazione. Detta somma, se versata, potrà essere utilizzata dal Confidi a copertura delle eventuali insolvenze del socio e gli sarà restituita dopo che avrà estinto tutte le obbligazioni contratte con il Confidi. Se previsto dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, le fideiussioni, invece che a favore delle Banche, di altri intermediari finanziari e/o di altri soggetti, dovranno essere rilasciate direttamente a favore del Confidi;
e) di concorrere, proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, alla copertura delle perdite di esercizio che risultino dal bilancio regolarmente approvato;
f) di trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione del Confidi i bilanci annuali e la documentazione relativa ad operazioni straordinarie inerenti l’impresa, quali, ad esempio, trasferimenti a titolo oneroso dell’azienda e/o di uno o più rami di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell’attività ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali.
15.2 Impregiudicata l’esclusione ai sensi dell’articolo 18 del presente Statuto, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti o di scadenza o sopravvenuta inefficacia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria di cui all’articolo 2464, comma 4, del Codice Civile, a carico dei Soci morosi decorre l’interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
15.3 In caso di vendita della quota del Socio moroso ed in mancanza di offerte per l’acquisto, la quota può essere venduta all’incanto.

Articolo 16 - Diritti dei Soci

16.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
16.2 Il Socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2476, comma 2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Organo Amministrativo, che determinerà la data d’inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
Per l’esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:
- l’accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all’Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l’accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l’accesso a documenti che l’Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il Confidi.
L’Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.
La consultazione potrà svolgersi durante l’ordinario orario di lavoro del Confidi e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all’ordinato svolgimento dell’attività.

Articolo 17 - Recesso dei Soci

17.1 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il diritto di recesso, da esercitarsi con l’osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui appresso, spetta :
a) ai Soci che beneficiano della garanzia mutualistica in caso di:
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 12.1 del presente Statuto;
- regolare e completa estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti del Confidi, in via esclusiva od in concorso con altri Soci;
b) ai Soci partecipanti per effetto di quanto previsto all’articolo 39, comma 7, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo che siano decorsi almeno cinque anni dalla integrale liberazione delle quote sottoscritte, e sempre che la permanenza nella compagine sociale del Confidi non risulti più strategica e strumentale rispetto al proprio oggetto sociale e/o alle proprie finalità istituzionali.
17.2 Il Socio che intende recedere dal Confidi deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che vi abbia dato causa o dal verificarsi del diverso evento che legittimi il recesso. La comunicazione dovrà recare l’indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
17.3 In tutte le ipotesi di recesso, eccezion fatta per quelle previste dalla Legge come inderogabili, al fine di assicurare stabilità alla dotazione patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di limitare o differire il rimborso della quota in relazione alla complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità del Confidi.
17.4 Per il rimborso di strumenti di capitale computabili nei fondi propri, si applicano le norme prudenziali che richiedono l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.
17.5 Il recesso può essere esercitato soltanto per l’intera quota posseduta. Esso, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione e salve le cause di recesso previste dalla Legge come inderogabili, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Confidi in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore o in concorso con altri soci.
17.6 Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 15 del presente Statuto.
17.7 Al Socio receduto, spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale sottoscritta e conferita, tenuto conto dell’obbligo di concorrere alla copertura delle perdite di esercizio che risultino dal bilancio regolarmente approvato e della somma che abbia versato a titolo di deposito cauzionale ai sensi del precedente art. 15.1 lettera d), del presente statuto. Resta salva la possibilità per il Confidi di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto ed i crediti vantati nei suoi confronti.

Articolo 18 - Esclusione dei Soci

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del Socio:
a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 12.1 del presente Statuto;
b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti previsti dall’articolo 12.3 del presente Statuto; c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Confidi;
d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dalle disposizioni interne e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi. Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell’Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.
18.2 Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali.
18.3 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell’Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
18.4 In tutte le ipotesi di restituzione della quota al socio escluso, si applica la disciplina prevista dal precedente articolo in materia di rimborso della quota al socio receduto.

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 19 - Organi del Confidi

19.1 Sono Organi del “Confidi”:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il od i Vice-Presidente (in numero massimo di due), se nominati;
e) l’ Amministratore Delegato;
f) il Comitato Esecutivo;
g) il Collegio Sindacale.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Articolo 20 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

20.1 L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.
20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea, fermo rimanendo le limitazioni di voto disciplinate nell’art. 28.5 del presente statuto, le decisioni sui seguenti argomenti:
1) approvazione del bilancio;
2) nomina degli Amministratori;
3) nomina dei Sindaci, del presidente del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
4) determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale;
5) revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale e deliberazione sulla loro responsabilità;
6) modificazioni dell’atto costitutivo e del presente Statuto;
7) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
8) assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
9) approvazione dell’eventuale Regolamento dell’Assemblea.

Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea

21.1 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso, anche fuori dalla sede, purché nel territorio dello Stato, e le sue deliberazioni, adottate in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
21.2 L’Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta scritta dai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da discutere.
21.3 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per la presentazione del progetto di bilancio ai soci, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
21.4 L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco della materie da trattare.
21.5 L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Articolo 22 - Assemblee di Seconda Convocazione

22.1 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulti validamente costituita.
22.2 L’Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 23 - Quorum costitutivi e deliberativi

23.1 In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti o rappresentati tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
23.2 In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il capitale sociale presente o rappresentato.
23.3 Salvo quanto diversamente disposto dalla Legge o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.
23.4 Per le deliberazioni di cui all’articolo 20.2, numeri 5), 6) e 7) nonché per quelle di cui all’articolo 28.3 del presente Statuto, è necessaria l’approvazione da parte di tanti Soci che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

Articolo 24 - Diritto d'intervento e Computo dei Quorum

24.1 Possono intervenire all’Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci.
24.2 Ciascun Socio ha diritto di esprimere il voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.
24.3 Il diritto di voto è sospeso per i Soci morosi e per quelli nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.
24.4 Possono intervenire all’Assemblea, previa autorizzazione del suo Presidente, senza partecipare né alla discussione né alla formazione della volontà assembleare, professionisti e tecnici invitati di volta in volta nonché rappresentanti dei “Sostenitori”.

Articolo 25 - Deleghe

25.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax, che viene acquisita dal Presidente per essere conservata agli atti del Confidi.
25.2 Ciascun delegato non può rappresentare più di due Soci.
25.3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
25.4 Se il Socio ha conferito la delega ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
25.5 La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del Confidi, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 26 - Svolgimento dell'Assemblea

26.1 L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi, di rendersi conto degli eventi e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
26.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.
26.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in caso di pluralità di Vice-Presidente, dal più anziano) oppure dall’Amministratore Delegato.
26.4 In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
26.5 A meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio, l’Assemblea, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei partecipanti, nomina un Segretario e, occorrendone, uno o più Scrutatori, anche se estranei.
26.6 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
26.7 Con riferimento alla disciplina dei lavori assembleari, all’ordine degli interventi, alle modalità di trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente ha la facoltà di disporre specifiche procedure, che possono tuttavia essere modificate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto.
26.8 L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
26.9 In tal caso è necessario:
a) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali gli intervenuti possano affluire;
b) che in tutti i luoghi audio e video-collegati sia predisposto e redatto il foglio delle presenze;
c) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti in ciascun luogo del collegamento, di regolarne lo svolgimento, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
d) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari;
e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.
26.10 Della sussistenza e del rispetto delle modalità di cui al precedente comma, deve essere dato atto nell’ambito dei relativi Verbali.
26.11 L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante.

Articolo 27 - Verbale dell'Assemblea

27.1 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio intervenuto.
27.2 Il Verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche se in allegato, l’identità dei partecipanti; deve altresì specificare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l’identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel Verbale devono essere riassunte, a richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del Giorno.
27.3 Il Verbale dell’Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza ritardo sul Libro delle Decisioni dei Soci.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 28 - Organo Amministrativo

28.1 Ai fini del presente Statuto, per “Organo Amministrativo” si intende il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica.
28.2 Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici, secondo il numero esatto che sarà determinato in occasione della nomina.
28.3 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all’Assemblea dei Soci con deliberazione assunta con le maggioranze previste all’art. 23.4 del presente Statuto.
28.4 (Soppresso).
28.5 Le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto quote del Confidi ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, non hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni in materia di nomina e revoca dei componenti dell’Organo Amministrativo.

Articolo 29 - Durata della Carica - Revoca - Sostituzione degli Amministratori

29.1 Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile. Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito di volta di volta dall’Assemblea che li nomina, fermo restando il limite temporale di cui infra.
29.2 Gli Amministratori: a) devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico Bancario; b) vengono scelti preferibilmente, ma non necessariamente, fra i Soci, fra i soggetti designati dai “Sostenitori” e fra gli esperti nel settore dei finanziamenti e del credito in genere; c) non possono essere nominati per un periodo superiore a cinque esercizi; d) scadono alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; e) sono rieleggibili; f) sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
29.3 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, che provvede alla nomina dei membri mancanti.
29.4 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
29.5 Gli Amministratori nominati ai sensi dei comma 3 e 4 scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 30 - Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo

30.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti correlati al perseguimento delle finalità del Confidi ed al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché di tutte le operazioni ad essi relative, eccezion fatta per quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
30.2 Competono, tra l’altro ed a titolo meramente esemplificativo, all’Organo Amministrativo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci;
b) istituire o sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie;
c) redigere, modificare ed aggiornare, di volta in volta, le disposizioni interne;
d) autorizzare il Presidente o l’Amministratore Delegato alla stipula ed alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all’articolo 7 del presente Statuto ed al compimento delle operazioni di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
e) acquisire ed istruire le domande di ammissione presentate da coloro che intendono divenire Soci, adottando le deliberazioni consequenziali;
f) stabilire la misura delle commissioni, una tantum e/o periodiche, dovute dai Soci, di cui all’articolo 15.1, lettera c), del presente Statuto;
g) disporre l’annotazione sul Libro dei Soci del recesso dei Soci receduti;
h) deliberare l’esclusione dei Soci, ricorrendo le ipotesi di cui all’articolo 18 del presente Statuto, e disporne l’annotazione sul Libro dei Soci;
i) nominare i componenti dei Comitati Tecnici del Confidi di cui all’articolo 36 del presente Statuto;
j) compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso le Banche e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Articolo 31 - Compensi degli Amministratori

31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli anzidetti Organi, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci al momento della loro nomina o con successiva deliberazione.
31.2 Le remunerazioni degli Amministratori investiti delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato o di Consiglieri di Amministrazione cui siano state attribuite specifiche deleghe operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
31.3 L’Assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione ai singoli componenti dell’emolumento di rispettiva spettanza, in relazione al tipo di attività svolta ed all’impegno che essa richieda.

Articolo 32 - Rappresentanza del Confidi

32.1 La rappresentanza del Confidi di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, ad uno dei due Vice-Presidente: la sottoscrizione di uno dei due Vice-Presidente vale come attestazione dell’impedimento o dell’assenza del Presidente.
32.2 Detta rappresentanza processuale, attiva e passiva, include la facoltà di: a) promuovere azioni ed istanze amministrative e giudiziarie per ogni grado di giurisdizione e resistere alle azioni promosse da terzi; b) stipulare compromessi e clausole compromissorie; c) promuovere arbitrati rituali ed irrituali nei casi non vietati dalla Legge e resistere agli arbitrati promossi da terzi; d) nominare Avvocati e Procuratori alle liti; e) stipulare transazioni e conciliare le liti insorte.
32.3 L’Amministratore Delegato è legittimato a rappresentare il Confidi nei limiti delle attribuzioni demandategli.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

33.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente, uno o due Vice-Presidente, un Amministratore Delegato e/o un Comitato Esecutivo ed un Segretario, anche se estraneo. Fermo quanto previsto dal codice civile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario.
33.2 In ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, nell’ordine, dal Vice-Presidente più anziano e, in caso di impedimento o di assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice-Presidente, se nominato.

Articolo 34 - Organi e Funzioni Delegate

34.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’articolo 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni all’ Amministratore Delegato e ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.
34.2 Il Comitato Esecutivo, sarà composto da un numero variabile da tre a nove Consiglieri di Amministrazione. Assumendone la Presidenza, ne farà parte di diritto l’Amministratore Delegato; in ipotesi di sua assenza od impedimento, sarà presieduto dal membro più anziano, diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
34.3 Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, i principi di funzionamento previsti dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione; per la sua costituzione e per le sue deliberazioni si applica l’articolo 35.7 del presente Statuto.
34.4 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nelle competenze delegate e revocare le deleghe.
34.5 Gli Organi Delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni del Confidi e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni centoventi giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal Confidi e dalle sue controllate.
34.6 Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del Legale Rappresentante, può anche:
a) delegare, in tutto o in parte, gli adempimenti contabili, retributivi, contributivi, tributari, di sicurezza e igiene del lavoro, correlati alla tutela della privacy e comunque tutti quelli relativi a rapporti con soggetti cui il Confidi corrisponde redditi di lavoro dipendente o autonomo;
b) nominare procuratori speciali, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

Articolo 35 - Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede del Confidi o in altro luogo designato dal Presidente, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica.
35.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante avviso spedito a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima.
35.3 Le modalità di convocazione, in ogni caso, non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri di Amministrazione che per i Sindaci Effettivi.
35.4 Ricorrendosi al telefax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, l’avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, espressamente comunicati al Confidi dai Consiglieri di Amministrazione e dai Sindaci Effettivi all’atto della loro nomina.
35.5 I Consiglieri di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale hanno l’onere di informare tempestivamente il Confidi di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all’ultimo recapito indicato.
35.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi in carica e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
35.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione presenti, senza tenere conto degli astenuti. In ipotesi di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi lo sostituisce.
35.8 Il voto non può essere espresso per rappresentanza.
35.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.
35.10 A seconda di quanto stabilito a maggioranza dai Consiglieri di Amministrazione, in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni consiliari saranno presiedute da uno dei due Vice-Presidente, dall’Amministratore Delegato oppure dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione presenti.
35.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che:
a) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali i Consiglieri di Amministrazione possano affluire;
b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi consiliari;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.
35.12 Della sussistenza e del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere dato atto nell’ambito dei relativi verbali e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.
35.13 A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su cui vengono trascritti senza ritardo i verbali delle riunioni sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IX

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE

Articolo 36 - Collegio Sindacale

36.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento.
36.2 Fino a quando la Società adotterà il sistema di amministrazione tradizionale, il Collegio Sindacale si identifica nel Comitato di Controllo Interno e vigila quindi:
a) sul processo di informativa finanziaria;
b) sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
c) sulla revisione legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati;
d) sull’indipendenza del Revisore Legale o della Società di Revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Società sottoposta alla revisione legale.
Al riguardo, si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previste dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 39.
36.3 L’Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre o cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico Bancario, ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Un Sindaco Effettivo ed uno Supplente possono essere nominati su designazione dei “Sostenitori”.
36.4 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
36.5 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nel cui circondario ha sede il Confidi, sentito l’interessato. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I Nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.
36.6 I componenti del Collegio Sindacale scadono alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito

Articolo 37 - Adunanza e Deliberazioni del Collegio Sindacale

37.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
37.2 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro delle riunioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti: il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.
37.3 Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall’incarico.
37.4 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell’ Assemblea, a quelle del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 38 - Revisione Legale

38.1 La Revisione Legale è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione, iscritti nell’apposito Registro.
38.2 Su proposta motivata dell’Organo di Controllo, l’incarico della revisione legale è conferito dall’Assemblea che determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
38.3 L’Assemblea revoca l’incarico, sentito l’Organo di Controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro Revisore Legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile e a procedure di revisione.
38.4 L’incarico, a seconda che sia attribuito ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, ha la durata, rispettivamente, di sette o di nove esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al settimo ovvero al nono esercizio dell’incarico.
38.5 L’incarico di revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
38.6 Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale presenta al comitato di controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.
38.7 Si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previste dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr.39.

TITOLO X

PATRIMONIO DEL CONFIDI BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 39 - Patrimonio del Confidi

39.1 Il Patrimonio del Confidi è costituito: a) dal capitale sociale;
b) dai contributi versati dai Soci, ai sensi dell’articolo 15.1, lettera c), del presente statuto;
c) dalle riserve e dai fondi comunque denominati, costituiti ed alimentati, ivi compresi i contributi ricevuti dai “Sostenitori”: fondi tutti, posti a presidio dei rischi derivanti al Confidi dall’attivazione e dal mantenimento delle garanzie mutualistiche;
d) dai beni, materiali ed immateriali, di cui il Confidi è titolare o che ha acquisito con le proprie risorse finanziarie.
39.2 Il capitale sociale non potrà mai essere inferiore ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero centesimi). Se per la perdita di oltre in terzo, si riduce al di sotto di detto minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio convocare l’Assemblea dei Soci perché adotti uno dei provvedimenti alternativi ai cui all’articolo 13, comma 16, della Legge Confidi, ferma l’applicabilità degli articoli 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater del Codice Civile.
39.3 Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei “fondi rischi indisponibili”, non può essere inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero centesimi) e, per almeno un quinto del suo ammontare, è costituito da apporti dei Soci, da avanzi di gestione e da fondi rischi costituiti mediante accantonamenti al Conto Economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
39.4 Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al disotto di detto minimo, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea dei Soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo dell’anzidetto minimo, l’Assemblea dei Soci che approva il bilancio deve deliberare in alternativa: a) l’aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo del patrimonio netto; b) l’obbligo a carico dei Soci - ai sensi dell’articolo 15.1, lettera e), del presente Statuto - di contributi straordinari, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo del patrimonio netto; c) lo scioglimento del Confidi.

Articolo 40 - Bilancio e Avanzi di Gestione

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
40.2 Alla chiusura dell’esercizio sociale, l’Organo Amministrativo redige il bilancio adottando criteri di oculata diligenza e con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
40.3 Poiché il Confidi non ha scopi di lucro ed è ispirato ai principi della mutualità consortile, gli avanzi di gestione in genere e le riserve comunque costituite non possono essere ripartiti tra i Soci neppure in caso di suo scioglimento, determinato da qualsivoglia motivo, ragione o causa.
40.4 In tale quadro di riferimento, gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: a) alla riserva legale, per la parte indicata nell’articolo 2430 del Codice Civile (richiamato, per la società a responsabilità limitata, dall’articolo 2478-bis, comma 1, del Codice Civile) e fino alla concorrenza di un quinto del capitale sociale; b) per la parte eccedente, ad incremento di un’apposita riserva.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

Articolo 41 - Scioglimento e Liquidazione - Obbligo di Devoluzione

41.1 Il Confidi si scioglie per le cause previste dall’articolo 2484 del Codice Civile, in quanto applicabili, e dall’articolo 13 della “Legge Quadro sui Confidi”.
41.2 L’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo:
a) determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio, in quanto compatibili, alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Confidi, e ne determina il compenso;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) fissa eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.
41.3 L’eventuale avanzo, dopo il rimborso ai Soci dei conferimenti e la restituzione della somma che abbiano eventualmente versato ai sensi dell’articolo 15.1, lettera d), del presente Statuto, sarà devoluto a favore del fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell’articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
41.4 L’obbligo di devoluzione di cui sopra sussiste anche in caso di fusione o trasformazione in enti diversi dai Confidi ovvero dalle banche di cui all’articolo 13, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003 nr. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 nr. 326.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI INTERNE - CLAUSOLACOMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE

Articolo 42 - Disposizioni Interne

42.1 Il Consiglio di Amministrazione redige, modifica ed aggiorna di volta in volta le disposizioni interne, con espresso divieto di disattendere, anche in parte, le previsioni statutarie.
42.2 Le disposizioni interne, tra l’altro, devono contenere le modalità esecutive consequenziali alla stipula ed alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all’articolo 7 del presente Statuto, le procedure istruttorie antecedenti all’esame delle richieste di finanziamento garantito, nonché prevedere le modalità esecutive e gli oneri da esse derivanti.

Articolo 43 - Clausola Compromissoria

43.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto sociale e del presente Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l’impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del Confidi.
43.2 Nelle ipotesi che le parti contendenti siano più di due, i membri del Collegio arbitrale saranno nel numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti in causa, considerato, comunque, che l’individuazione delle parti contendenti dovrà essere effettuata sulla base della identità o somiglianza degli interessi rappresentati.
43.3 Le regole di svolgimento dell’arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l’arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, siccome modificati dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 2 febbraio 2006, nr. 40, e dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, nr. 5; b) la lingua utilizzata sarà l’italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunziare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronunzia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.
43.4 Sede dell’arbitrato sarà Firenze o quella diversa sede che sarà indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.
43.5 Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall’articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunziato nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri.
43.6 Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell’una o dell’altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.
43.7 Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell’articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
43.8 Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio arbitrale costituito ai sensi dell’articolo che precede sarà competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

Articolo 44 - Libro Soci

44.1 La società tiene a cura degli amministratori, in formato elettronico con le modalità stabilite dalla legge, il Libro dei Soci, nel quale devono essere indicati le generalità, il codice fiscale e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.
44.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato o previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi speciali in materia di Società Consortile a Responsabilità Limitata.

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