Trasparenza

Le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari prescrivono specifici obblighi informativi in grado di rappresentare al mercato il livello di adeguatezza patrimoniale, il profilo di rischio nonché le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.
Italia Comfidi, in quanto intermediario finanziario iscritto all’Albo ex art.106 del TUB (Testo Unico Bancario), attua quanto richiesto dalla normativa rendendo disponibili e consultabili in questa pagina i documenti relativi alla trasparenza.

Foglio Informativo Garanzia

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

AI SENSI DEL D. LGS.1° SETTEMBRE 1993, N. 385 TESTO UNICO BANCARIO, DELLA DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 E DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.

- AGGIORNATO A FEBBRAIO 2021 -

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
Italia Com-Fidi società consortile a r.l. - infra Confidi
Sede Legale : Via Nazionale 60, 00184, Roma
Direzione Generale: Via Stazione delle Cascine n. 5/V, 50145, Firenze.
Recapiti: Tel. 055/303441 - Fax 055/301078 - Web www.comfidi.it - E mail comfidi@comfidi.it
R.E.A: FI 293820 - Codice Fiscale: 94006780483. P.IVA: 06011290480. Capitale sociale € 60.007.995,86 i.v. agg. al 31/12/2020 Iscrizione all’albo ex art. 106 del TUB n.19519

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

  • Definizione di “Confidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: “Ai fini del presente decreto si intendono per «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi.
  • Definizione di “Attività di Garanzia Collettiva Fidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: per «attività di garanzia collettiva dei fidi», si intende “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.
  • Italia Com-Fidi è un Confidi che rilascia ai Soggetti Finanziatori, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati, una garanzia sussidiaria e/o diretta per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese socie, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
  • Definizione di “Soggetti Finanziatori”: Banche ed Intermediari Finanziari convenzionati con il Confidi.
  • La garanzia consortile è l’obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, la Banca e/o l’Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, per assicurare l’adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto che rimane debitore principale: l’impresa socia. La garanzia consortile si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone un’obbligazione principale, quella che l’impresa socia assume verso la Banca e/o l’Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l’obbligazione principale assunta dall’impresa socia, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria assunta dal Confidi.
  • La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite l’invio di un certificato di garanzia all’impresa socia ed al Soggetto Finanziatore convenzionato con il Confidi.
  • Il limite massimo garantito dal Confidi, può variare in base alla natura della garanzia prestata dal Confidi, alla forma tecnica dell’operazione, ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi ed alle successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Confidi.
  • Operatività della Garanzia Sussidiaria - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base delle Convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell’impresa, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l’attivazione della garanzia prestata dal Confidi - nei limiti della percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore.
  • Operatività della Garanzia Diretta “Ordinaria” - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base della convenzioni in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di acconto parziale sulla perdita definitiva accertata, il Soggetto finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione di una percentuale, concordata da convenzione pro tempore vigente, della quota di rischio complessivamente garantita dal medesimo. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell’impresa, il Soggetto Finanziatore può richiedere l’attivazione dell’intera percentuale garantita dal Confidi - nei limiti della percentuale residua garantita ancora da liquidare - a copertura della perdita definitiva subita. E’ fatta salva la possibilità per il Confidi, di valutare a suo insindacabile giudizio, l’opportunità di effettuare in alternativa al pagamento a titolo di acconto, un pagamento a titolo definitivo. Su tale operatività il Confidi risponde nei confronti del Soggetto Finanziatore con tutto il suo Patrimonio ex art. 2740 del Codice civile.
  • Operatività della Garanzia Diretta su prodotti “Tranched Cover” - In caso di mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base della convenzioni specifiche in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di saldo definitivo sulla quota garantita dal Confidi, il Soggetto Finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione dell’importo garantito dal medesimo. Il Confidi remunera il Soggetto Finanziatore nei limiti della capienza del Fondo monetario appositamente costituito e vincolato a copertura di tutte le operazioni concesse a valere sulla specifica convenzione “Tranched Cover”.
  • Ai sensi dell’art.1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai Soggetti Finanziatori degli importi dovuti, il Confidi potrà riservarsi di rivalersi sulle imprese socie per le somme pagate.
  • A seguito della concessione all’impresa socia della Garanzia Sussidiaria e/o della Garanzia Diretta “Ordinaria”, il Confidi, a suo insindacabile giudizio ed in base alla normativa di settore tempo per tempo vigente, si riserva di controgarantirle e/o di cogarantirle presso i Fondi di garanzia costituiti presso Commerfin S.c.p.a., Fidi Toscana S.p.A. e Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. e/o presso altri Enti/Istituti/Fondi di garanzia esistenti o di futura costituzione.

IMPRESE BENEFICIARIE DELLA GARANZIA DEL CONFIDI

Le imprese beneficiarie della garanzia del Confidi, ai sensi del comma 8, art. 13, l. 24 novembre 2003 n. 326, sono le imprese socie del Confidi che rispettino i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa Comunitaria e dall’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

CARATTERISTICHE DELLA “GARANZIA SUSSIDIARIA” PRESTATA DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:

  • di norma, il 50 % dell’importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria, elevabile fino all’80% solo su specifici prodotti/campagne;
  • di norma, il 30 % dell’importo nominale degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.

Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall’intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA “GARANZIA SUSSIDIARIA”

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si veda la sezione “Condizioni Economiche Applicate”

CARATTERISTICHE DELLA “GARANZIA A PRIMA RICHIESTA” PRESTATA DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro il limite massimo di seguito indicato:

  • di norma, il 50 % dell’importo nominale degli affidamenti a breve e a medio termine di natura chirografaria, elevabile fino all’80% solo su specifici prodotti/campagne;
  • di norma, il 30 % dell’importo nominale degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria.

Per le operazioni finalizzate a consolidamenti e/o a ristrutturazioni finanziarie, già assistite dall’intervento del Confidi, la misura della garanzia è di norma ridotta in proporzione alla percentuale di rischio in essere per il Confidi.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA “GARANZIA A PRIMA RICHIESTA”

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si veda la sezione “Condizioni Economiche Applicate”

CARATTERISTICHE DELLA “GARANZIA A PRIMA RICHIESTA” PRESTATA DAL CONFIDI SU OPERAZIONI “TRANCHED COVER”

Percentuale media garantita dal Confidi: fino al 100% dell’importo nominale concesso/erogato dal Soggetto Finanziatore.

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA “GARANZIA A PRIMA RICHIESTA” PRESTATA DAL CONFIDI SU OPERAZIONI “TRANCHED COVER”

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento della suddetta quota tramite l’apposito bollettino postale.

Costo della garanzia del Confidi: si vedano Allegati alle specifiche convenzioni integrative tempo per tempo vigenti.

REVISIONE DELLA GARANZIA SU CONTRATTI DI AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE A REVOCA

Nel caso in cui la garanzia del Confidi sia prestata su affidamenti bancari a breve termine, sarà cura dell’impresa socia garantita provvedere ad inoltrare al Confidi la documentazione necessaria per la revisione della garanzia, in prossimità dei termini previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DAI SOGGETTI FINANZIATORI

Le condizioni economiche applicabili dai Soggetti Finanziatori vengono stabilite tramite appositi allegati alle convenzioni tempo per tempo vigenti. Per ottenere un quadro dettagliato delle suddette condizioni economiche, il Confidi rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti dai Soggetti Finanziatori.

FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI E TEMPI DI EROGAZIONE

Il Confidi non è responsabile né dell’effettiva erogazione dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dai Soggetti Finanziatori, né, per i soli fidi a breve termine, dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai Soggetti Finanziatori, né, infine, dei tassi debitori e delle condizioni accessorie applicati dai Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi. I tempi di delibera del Confidi sono variabili in dipendenza dell’importo dell’operazione e delle relative autonomie di delibera. La garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione e/o della messa a disposizione del finanziamento richiesto; la suddetta erogazione e/o messa a disposizione, di norma, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del Certificato di garanzia.

PROCEDURE DI RECLAMO E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

L’impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r, pec, fax, all’Ufficio Reclami di Italia Com-Fidi soc. cons. a r.l., via Stazione delle Cascine n. 5/v, 50145, Firenze. Sono in ogni caso validi i reclami inoltrati a mezzo posta ordinaria e posta elettronica semplice.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell’impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

L’impresa socia - qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi - prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello esclusivo di Firenze, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d’Italia.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Le condizioni economiche della garanzia riepilogate nell’Allegato 2) “Condizioni economiche per la concessione della garanzia” possono essere variate unilateralmente dal Confidi con adeguata comunicazione scritta inviata all’Impresa gratuitamente, evidenziante la formula “Proposta di modifica unilaterale del servizio”, con un preavviso minimo di due mesi; l’Impresa che non accetta la variazione, ha diritto di recedere dal servizio senza spese o penalità entro la data prevista per l’applicazione della modifica, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi e previa dichiarazione di estinzione della garanzia rilasciata dall’Istituto di Credito.

Condizioni economiche applicate

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE - AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2021
IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA LE CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME ATTUALIZZATE RELATIVE ALL’OPERAZIONE O AL SERVIZIO OFFERTI
QUOTA SOCIALE Prevista per le sole imprese non socie di importo minimo pari a 250,00 € cadauna

LISTINO PREZZI APPLICATO PER IL RILASCIO DELLA 'GARANZIA A PRIMA RICHIESTA'

La garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o accredito delle commissioni consortili costituite da un diritto di segreteria, 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €, da una quota istruttoria pratica, pari fino ad un massimo dello 0,65% sull’importo concesso/erogato, e da una parte variabile percepita “una tantum” in via anticipata sull’importo concesso/erogato dall’Istituto di Credito (come da tabella sottostante). Commissioni non rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future. In caso di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della mancata concessione/erogazione del finanziamento, il Confidi avrà facoltà di restituire parte delle commissioni corrisposte così come indicato al punto 7 della presente richiesta di affidamento. L’erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa. Il costo della garanzia è differenziato a seconda del merito creditizio, della forma tecnica e della durata dell’affidamento richiesto. La percentuale standard di garanzia è quella indicata accanto alla forma tecnica. Le operazioni a medio lungo termine chirografarie dovranno prevedere un piano di ammortamento “tradizionale” (“alla francese” o “all’italiana”) la cui durata si intende comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Saranno ritenute in deroga, e quindi dovrà essere richiesta una prezzatura specifica, tutte le operazioni che prevedano percentuali di garanzia o di controgaranzia diverse da quanto previsto. In caso di rilascio di certificati di garanzia su operazioni di leasing che prevedano una percentuale di anticipo superiore, o uguale al 20%, è prevista una riduzione della commissione di concessione del 10% sulla componente di quota rischio. Ai sensi della legge, 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il Confidi, sulle complessive competenze applicate alle imprese richiedenti per il suo intervento di garanzia, in via preventiva e singolarmente, verificherà l’eventuale superamento dei tempo per tempo vigenti “tassi soglia”.

CASI PARTICOLARI CHE PREVEDANO UNA PERCENTUALE DI GARANZIA DIVERSA (purché rientrati nelle casistiche codificate in tabella) SARANNO TRATTATI ATTIVANDO LA PROCEDURA PREVISTA PER LE DEROGHE E FORMALIZZATI ATTRAVERSO IL MODELLO DER

LISTINO PREZZI APPLICATO PER IL RILASCIO DELLA 'GARANZIA SUSSIDIARIA'

La garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o accredito delle commissioni consortili composte da un diritto di segreteria, 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €, da una quota istruttoria pratica, pari fino ad un massimo dello 0,65% sull’importo concesso/erogato, e da una parte variabile percepita attraverso una commissione di concessione “una tantum” in via anticipata sull’importo concesso/erogato dall’Istituto di Credito e/o commissione di mantenimento annuale sull’importo concesso/erogato dall’Istituto di Credito, secondo le modalità tecniche specificate negli accordi di convenzione. Commissioni non rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future. In caso di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della mancata concessione/ erogazione del finanziamento, il Confidi avrà facoltà di restituire parte delle commissioni corrisposte così come indicato al punto 7 della richiesta di affidamento. L’erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa. Il costo della garanzia è differenziato a seconda del merito creditizio, della forma tecnica e della durata dell’affidamento richiesto. La percentuale standard di garanzia è quella indicata accanto alla forma tecnica. Le operazioni a medio lungo termine chirografarie o ipotecarie dovranno prevedere un piano di ammortamento “tradizionale” (“alla francese” o “all’italiana”) la cui durata si intende comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Tutte le operazioni non previste dal listino prezzi sottostante (per forma tecnica, durata, etc.) o che prevedano un preammortamento superiore a 6 mesi o che prevedano piani di ammortamento differenti da quelli specificati, saranno ritenute in deroga e, quindi, dovrà essere richiesta una prezzatura specifica. Rientrano nella forma tecnica “Mutuo ipotecario” solo quei finanziamenti a medio lungo termine per i quali è prevista una garanzia ipotecaria “capiente”, in caso di garanzia “non capiente” saranno ricompresi nella casistica dei “Mutuo chirografario”. Ai sensi della legge, 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il Confidi, sulle complessive competenze applicate alle imprese richiedenti per il suo intervento di garanzia, in via preventiva e singolarmente, verificherà l’eventuale superamento dei tempo per tempo vigenti “tassi soglia”.

  • In caso di rinnovo della linea di credito garantita (di importo pari o inferiore al fido già in essere con % di garanzia pari o inferiore ed a valere sulla stessa convenzione) sarà prevista una riduzione di 0,50% rispetto al prezzo di listino, purché la delibera del Confidi avvenga non oltre 3 mesi dalla data di scadenza del fido da rinnovare. Tale riduzione sarà applicata esclusivamente alla componente a fondo rischi.
  • In caso di rilascio di certificati di garanzia con percentuali inferiori a quanto previsto sarà riparametrata esclusivamente la componente a fondo rischi della commissione di concessione.
  • In caso di rilascio di certificati di garanzia su operazioni di leasing che prevedano una percentuale di anticipo superiore, o uguale al 20%, è prevista una riduzione della commissione di concessione del 10% sulla componente fondo rischi.
  • In caso di rilascio di certificati di garanzia su operazioni di finanziamento che prevedano un collaterale a pegno superiore, o uguale al 40% dell’importo finanziato, è prevista una riduzione della commissione di concessione del 20% sulla componente fondo

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Operazione di ricontrattazione/rinegoziazione di un affidamento, già garantito dal Confidi, per il quale, l’impresa reputi necessario, esclusivamente, l’allungamento della scadenza dell’affidamento e/o la sospensione del pagamento delle rate per un periodo predeterminato.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Commissione di adeguamento rischio (in caso di ricontrattazione/rinegoziazione): la commissione sarà calcolata in proporzione all’allungamento della scadenza richiesta sulla base delle commissioni versate al momento della concessione della garanzia.

Commissione di adeguamento rischio (in caso sospensione delle rate senza variazione della data di scadenza): la commissione sarà calcolata nella misura annua dello 0,25% da riproporzionare in funzione del periodo di sospensione.

Proroga della scadenza su operazioni a breve termine/crediti di firma già garantiti dal Confidi.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Commissione di adeguamento rischio: la commissione sarà calcolata in proporzione all’allungamento della scadenza richiesta sulla base delle commissioni originariamente previste.

Piani di rientro (PDR) di affidamenti già garantiti dal Confidi.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Commissione di adeguamento rischio: la commissione sarà calcolata attualizzando la commissione annua del 1,60% sul debito residuo del piano di rientro concordato

Accolli/Successioni senza liberazione del debitore.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Restrizioni ipotecarie, svincolo pegni e fideussioni.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Riassetti/variazioni utilizzi di linee a breve termine.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

Altre variazioni che comportano una modifica sostanziale del certificato di garanzia emesso.

Commissione di gestione garanzia: 200 €

EVENTUALI CASI PARTICOLARI SARANNO TRATTATI ATTIVANDO LA PROCEDURA PREVISTA PER LE DEROGHE E FORMALIZZATI ATTRAVERSO IL MOD_DER

Depositi cauzionali Confidi incorporati

Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata è la risultante dalla fusione per incorporazione nella Toscana Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata di Euroconfidi Impresa Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, Ciessepi Fidi Società Cooperativa ed Eurofidi Veneto Società Cooperativa.

Quanto sopra, giusta Atto Pubblico del 16 dicembre 2009, ai Rogiti del Notaio Fabio Monaco di Viareggio, Repertorio nr.44.351 e Raccolta nr.15.197.

Le imprese Socie facenti parte delle compagini sociali dei Confidi incorporati, ad avvenuta, puntuale e completa estinzione dei finanziamenti garantiti, hanno il diritto di ottenere dal Confidi incorporante la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

La richiesta dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede legale in Firenze di Italia Com-Fidi Scarl che, dopo averne verificato la legittimità e la coerenza con le sue evidenze sia amministrative che contabili, previa acquisizione di una dichiarazione liberatoria dell’Istituto di Credito mutuante, attestante la puntuale e completa estinzione del finanziamento garantito, procederà alla restituzione delle somme mediante accredito disposto a favore del conto corrente di corrispondenza le cui coordinate bancarie dovranno essere indicate nel contesto della stessa richiesta.

Precisiamo che, in caso di richiesta di accredito della cauzione su un codice Iban non intestato all’impresa, sarà necessario farci pervenire specifica lettera liberatoria secondo il modello scaricabile Liberatoria al rimborso del deposito cauzionale debitamente sottoscritta da tutti i soci e compilata in tutte le sue parti; la citata dichiarazione liberatoria dovrà essere corredata dalla fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, e da una visura aggiornata dell’impresa.

Reclami

Gentile cliente,
La informiamo che Italia Com-Fidi S.c. a r.l. (in seguito anche la “Società”) ha istituito al proprio interno un apposito ufficio per la gestione dei reclami e ha aderito, in conformità a quanto previsto dalla legge, ad un apposito organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero eventualmente sorgere fra la Società e il cliente.

Presentazione del reclamo alla Società

Nel caso Lei debba contestare alla Società un suo comportamento o un’omissione potrà presentare reclamo scritto, utilizzando l’apposito modulo (modulo allegato A) del Regolamento con una delle seguenti modalità:

1) lettera raccomandata a/r indirizzata a Italia Com-Fidi S.c. a r.l. - Ufficio Reclami - Responsabile: Dott. Saverio Tani - Direzione Generale, Via Stazione delle Cascine, 5/V, 50145 Firenze;

2) per fax al nr. 055/3034560;

3) all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec): legale.italiacomfidi@legalmail.it.

Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma scritta, che include in ogni caso:

4) la posta ordinaria, da indirizzare a Italia Com-Fidi S.c. a r.l. - Ufficio Reclami - Responsabile: Dott. Saverio Tani - Direzione Generale, Via Stazione delle Cascine, 5/V, 50145 Firenze;

5) la posta elettronica semplice all’indirizzo: legale@comfidi.it.

Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari. E’ utile che il reclamo, debitamente datato e sottoscritto dall’interessato, contenga gli estremi del reclamante, dell’oggetto del reclamo, dei motivi a fondamento dello stesso e le richieste correlate, unitamente ad eventuali documenti.

Al ricevimento del reclamo verrà aperta una fase di istruttoria per la disamina dell’oggetto del reclamo ed entro il termine massimo 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo Le verrà comunicato per iscritto l’esito dello stesso.

Sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie

Qualora il reclamante sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata in tutto o in parte negativa ovvero perché la decisione, seppure positiva, non sia stata eseguita dal Confidi) potrà adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario potrà consultare il seguente Link: https://www.arbitrobancariofinanziario.it

Si suggerisce in tal caso di consultare e prendere visione delle apposite guide dell’ABF:

Rendicontazione reclami

In ottemperanza alle Disposizioni della Banca d’Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche e/o integrazioni “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti”, la Società è tenuta a rendicontare annualmente l’attività di gestione dei reclami.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia, in materia di trasparenza, si riportano nel seguente documento i rendiconti annuali dei reclami ricevuti: rendiconto gestione reclami.

Principali Diritti dell'Impresa

IL PRESENTE DOCUMENTO RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI PRINCIPALI DIRITTI DELLE IMPRESE RICHIEDENTI LA GARANZIA DEL CONFIDI.

IL DOCUMENTO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PREVISTA DAL D. LGS. N° 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO), DALLA DELIBERA DEL CICR DEL 4 MARZO 2003 E DAL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATA DAL D .LGS. N° 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA) E DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB.

- AGGIORNATO A FEBBRAIO 2021 -

SI CONSIGLIA UNA LETTURA ATTENTA DEI DIRITTI PRIMA DI SCEGLIERE UNO DEI PRODOTTI OFFERTI E DI FIRMARE LA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

DIRITTI DELL’IMPRESA

PRIMA DI SCEGLIERE

  • avere a disposizione e portare con sé (ricevere, in caso di offerta fuori sede) una copia di questo Documento;
  • avere a disposizione e portare con sé (ricevere, in caso di offerta fuori sede) il Foglio Informativo relativo all’operazione o al servizio offerti che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi;
  • qualora il Confidi si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Documento e il Foglio Informativo relativo all’operazione o al servizio offerti che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi;
  • ottenere gratuitamente e portare con sé, a richiesta e prima del rilascio della garanzia, senza termini e condizioni, una copia completa della Richiesta di Affidamento, contenente anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni economiche del servizio, per una ponderata valutazione sullo stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il Confidi al rilascio della garanzia;
  • in caso di offerta fuori sede svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi e prima del rilascio della garanzia, ricevere copia di questo Documento e del Foglio Informativo relativo all’operazione o al servizio offerti che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi.

AL MOMENTO DI FIRMARE

  • prendere visione del Documento di Sintesi con tutte le condizioni economiche, unito alla Richiesta di Affidamento;
  • stipulare la “Richiesta di Affidamento in garanzia Italia Com-fidi” in forma scritta;
  • ricevere una copia della “Richiesta di Affidamento in garanzia Italia Com-fidi” firmata ed una copia del Documento di Sintesi da

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

  • ricevere una copia del Certificato di Garanzia;
  • ricevere gratuitamente, nei rapporti di durata, comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente da lei accettato, di qualunque modifica unilaterale delle condizioni del servizio, evidenziante la formula “Proposta di modifica unilaterale del servizio”, con preavviso minimo di due mesi. Le variazioni del servizio per le quali non siano state osservate le dette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente;
  • di ricevere gratuitamente, nei rapporti di durata, comunicazioni in forma cartacea o elettronica sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante l’invio di un rendiconto e il documento di sintesi;
  • recedere senza spese dal servizio entro la data prevista per l’applicazione della modifica unilaterale delle condizioni del servizio comunicata dal Confidi, saldando ogni suo debito nei confronti dello stesso e previa dichiarazione di estinzione della garanzia rilasciata dall’Istituto di Credito;
  • ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

L’impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r, pec, fax, all’Ufficio Reclami di Italia Com-Fidi soc. cons. a r.l., via Stazione delle Cascine n. 5/v, 50145, Firenze. Sono in ogni caso validi i reclami inoltrati a mezzo posta ordinaria e posta elettronica semplice.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell’impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere. L’impresa socia - qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi:

  • perché non ha avuto risposta;
  • perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa;
  • ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi

Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello esclusivo di Firenze, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d’Italia.

Le guide di Banca d'Italia

La Centrale Rischi in parole semplici

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Serve ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

Di seguito trovate una comoda guida per saperne di più:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/Guida-centrale-rischi.pdf

Contatti